La modalità di convocazione dell'assemblea condominiale: NO all'avviso immesso in cassetta postale.
- Edoardo Cerri
- 21 mar
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 24 mar

La norma del Codice Civile: art. 66, comma 3, dell Disp. Att. Cod. Civ.
"L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
La sentenza: Tribunale Monza, 12 giugno 2024, n.1734.
In tema di convocazione dell'assemblea condominiale, prima della riforma del 2012, non c'erano regole specifiche su come convocare le assemblee e poteva essere fatto anche oralmente, a condizione che fosse accettato da tutti o specificato nel regolamento. Nell'attuale art. 66 disp att. c.c. sono state introdotte regole più rigide, prevedendo che la comunicazione avvenga tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta (nella specie, l'amministratore di un Condominio aveva agito in modo illegittimo immettendo gli avvisi delle assemblee condominiali direttamente nelle cassette postali dei condomini ed inviando le comunicazioni all'indirizzo mail ordinario, anziché seguire le modalità previste dalla legge. La convocazione tramite le cassette postali è stata considerata illecita, poiché non garantisce che i destinatari abbiano effettivamente ricevuto l'avviso).
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