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Giurisprudenza recente sul diritto di famiglia

 

In questa pagina raccolgo le decisioni della Corte di cassazione che, nella mia pratica, incidono di più su chi affronta una separazione, un divorzio o una questione che riguarda i figli. Per ciascuna riporto gli estremi e spiego in parole mie il principio affermato e che cosa significa in concreto. La pagina viene aggiornata periodicamente.

Le schede sono una sintesi: non sostituiscono la lettura del provvedimento né un parere sul singolo caso, perché ogni decisione nasce da fatti specifici.

 

Assegno divorzile

 

Cass. civ., sez. I, ord. 7 gennaio 2026, n. 300 — La differenza di reddito non basta

Per riconoscere l'assegno divorzile nella sua funzione compensativa occorre accertare con rigore il nesso tra lo squilibrio economico attuale e le scelte fatte durante il matrimonio, come la rinuncia o il ridimensionamento della carriera per la famiglia. Se questa prova manca, l'assegno può spettare solo in funzione assistenziale, cioè se chi lo chiede dimostra di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare.

In pratica: chi chiede l'assegno deve documentare i sacrifici professionali, non solo affermarli.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1870 — L'autoresponsabilità riguarda tutta la vita matrimoniale

La Corte ha annullato una sentenza d'appello che aveva negato l'assegno. Il giudice deve prima verificare se esiste uno squilibrio economico e da che cosa dipende, e solo dopo applicare i criteri previsti dalla legge; può anche usare i propri poteri istruttori d'ufficio. Il principio di autoresponsabilità non vale solo al momento del divorzio: va letto alla luce delle scelte che la coppia ha concordato e ridiscusso negli anni.

In pratica: la valutazione non può fermarsi alla fotografia dei redditi al momento della causa.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999 — Assegno non dovuto: le somme si restituiscono

Se si accerta che il diritto all'assegno divorzile non è mai esistito, le somme pagate dopo il passaggio in giudicato della pronuncia sul divorzio vanno restituite secondo le regole dell'indebito. Diverso è il caso in cui l'importo venga solo ridotto o ricalcolato: lì può valere il principio per cui ciò che è stato percepito per vivere non si restituisce.

In pratica: un assegno ottenuto in primo grado senza i presupposti espone a una restituzione anche consistente.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 15 giugno 2026, n. 20030 — Niente assegno fondato su presunzioni

È stata annullata una decisione che aveva riconosciuto l'assegno basandosi soltanto sul fatto che la richiedente non lavorava e su un contributo alla carriera del marito presunto ma non specificamente allegato. Per la funzione compensativa serve dimostrare che la disoccupazione e la differenza di reddito derivano dalle scelte compiute durante il matrimonio.

In pratica: le presunzioni non possono sostituire allegazioni e prove precise.

 

Mantenimento dei figli maggiorenni

 

Cass. civ., sez. I, ord. 4 giugno 2026, n. 17783 — Il figlio adulto deve dimostrare il proprio impegno

Il mantenimento del figlio maggiorenne non è una rendita senza limiti. Superata l'età in cui normalmente si concludono gli studi, e trascorso un tempo ragionevole per cercare lavoro, la capacità di mantenersi si presume. Chi chiede che l'assegno continui deve dimostrare che la mancata autosufficienza non dipende da lui e di essersi impegnato concretamente nella ricerca di un'occupazione.

In pratica: con il passare degli anni l'onere della prova si sposta sul figlio.

 

Affidamento e collocamento dei figli

 

Cass. civ., sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1857 — Il rifiuto del figlio non chiude la questione

Davanti al rifiuto persistente dei figli verso un genitore, il giudice deve bilanciare in concreto il principio di bigenitorialità e l'interesse del minore, evitando automatismi in entrambe le direzioni: né riavvicinamenti forzati, né l'esclusione di un genitore solo perché il figlio lo rifiuta. È stato ritenuto legittimo un percorso di riavvicinamento con supporto specialistico.

In pratica: il rifiuto va capito nelle sue cause, non semplicemente preso atto.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 17 marzo 2026, n. 6078 — Nessun criterio astratto, nemmeno l'età

Le decisioni su affidamento, collocamento e tempi di frequentazione devono nascere da una valutazione concreta della singola famiglia. Il giudice non può limitare in modo rilevante il rapporto tra un genitore e il figlio applicando criteri generali, come la sola età del bambino. Il collocamento prevalente presso un genitore resta legittimo quando corrisponde all'interesse accertato del minore.

In pratica: i figli piccoli non vanno "per regola" da uno dei genitori; serve una motivazione sul caso.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 15 giugno 2026, n. 20033 — L'affidamento esclusivo è un'eccezione

L'affidamento esclusivo a un solo genitore è ammesso solo quando un'istruttoria completa, basata su riscontri oggettivi, dimostra che l'affidamento all'altro genitore sarebbe contrario all'interesse del minore. La volontà espressa dal figlio durante l'ascolto conta, ma non è un veto: va valutata insieme a tutti gli altri elementi.

In pratica: per ottenere l'affidamento esclusivo servono fatti accertati, non solo il conflitto.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 28 luglio 2026, n. 24135 — L'affidamento non serve a punire

La disciplina dell'affidamento non ha funzione punitiva verso il genitore che ha violato provvedimenti precedenti: il giudice deve scegliere, sulla base di una valutazione aggiornata, la soluzione concretamente meno pregiudizievole per i figli. Nel caso deciso, con figli ormai prossimi alla maggiore età stabilmente presso il padre, la Corte ha ritenuto legittima anche la revoca dell'assegno che il padre versava per loro alla madre. La violazione di un provvedimento non comporta in automatico l'applicazione di sanzioni.

In pratica: contano la situazione attuale dei figli e il loro interesse, non le colpe passate dei genitori.

 

Nonni e nipoti

 

Cass. civ., sez. I, ord. 26 gennaio 2026, n. 1744 e ord. 19 febbraio 2026, n. 3721 — Il diritto è del bambino

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti (articolo 317-bis del codice civile) non è assoluto: è riconosciuto in funzione dell'interesse del minore. Non basta che la frequentazione non sia dannosa; occorre che porti al bambino un beneficio concreto. In caso di forte conflitto tra gli adulti, gli incontri possono essere limitati o sospesi.

 

Curatore speciale del minore

 

Cass. civ., sez. I, sent. 20 agosto 2026, n. 24717 — Quando il curatore non serve

Nei giudizi promossi dai nonni per vedere i nipoti, il curatore speciale del minore di regola non va nominato. Diventa necessario quando i nonni contestano aspetti della responsabilità dei genitori, perché solo allora i genitori potrebbero non essere in grado di rappresentare adeguatamente il figlio. La stessa sentenza ha escluso che i provvedimenti provvisori sugli incontri tra nonni e nipoti, decisi in sede di reclamo, siano impugnabili in Cassazione con il ricorso previsto dall'articolo 473-bis.24 del codice di procedura civile. La questione era stata rimessa alla pubblica udienza con l'ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2026, n. 791.

 

Cass. civ., sez. I, ord. 4 marzo 2025, n. 5754 — L'ascolto da parte del curatore non è obbligatorio

Il curatore speciale può ascoltare il minore, ma non è obbligato a farlo: decide lui se serve, in funzione del suo compito di rappresentarlo nel processo e nei limiti previsti per l'ascolto. Questo ascolto è diverso da quello disposto dal giudice e non ne prende il posto.

 

Come leggere queste schede

Le sintesi sono mie e riportano il principio affermato dalla Corte nel caso deciso. La Cassazione decide sulla base dei fatti accertati nei gradi precedenti, e le stesse regole possono portare a esiti diversi in situazioni diverse. Se ti riconosci in una di queste vicende, possiamo valutare insieme il tuo caso.

Per un primo incontro puoi scrivermi dalla pagina Contatti o chiamare lo 050 9711565.

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